Art. 136
Stabilimento di origine delle carni fresche di ungulati detenuti
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine delle carni fresche di ungulati detenuti
L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati detenuti è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute in un macello, o in un centro di lavorazione della selvaggina, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all’allegato XXIV, parte A, nei 30 giorni precedenti la data della macellazione o dell’abbattimento.
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