Art. 125 · Spedizione di carcasse di animali selvatici o di animali detenuti come selvaggina d’allevamento abbattuti in loco

Art. 125

Spedizione di carcasse di animali selvatici o di animali detenuti come selvaggina d’allevamento abbattuti in loco

In vigore dal 30 gen 2020
Spedizione di carcasse di animali selvatici o di animali detenuti come selvaggina d’allevamento abbattuti in loco L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali selvatici o di animali detenuti come selvaggina d’allevamento che sono stati abbattuti in loco è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da carcasse che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) sono state spedite direttamente dal luogo di abbattimento a un centro di lavorazione della selvaggina situato nello stesso paese terzo, territorio o zona elencati; b) durante il trasporto al centro di lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a), le carcasse: i) non sono passate attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche; ii) non sono venute a contatto con animali o carcasse di stato sanitario inferiore; c) sono state trasportate al centro di lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a) in mezzi di trasporto e contenitori che soddisfano le seguenti prescrizioni: i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione nell’Unione; ii) sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario delle carcasse durante il trasporto.
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