Art. 124 · Spedizione al macello degli animali detenuti da cui sono ottenute le carni fresche

Art. 124

Spedizione al macello degli animali detenuti da cui sono ottenute le carni fresche

In vigore dal 30 gen 2020
Spedizione al macello degli animali detenuti da cui sono ottenute le carni fresche L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di animali detenuti, ad eccezione degli animali detenuti come selvaggina d’allevamento che sono stati abbattuti in loco, è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da animali detenuti che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) lo stabilimento di origine degli animali è situato: i) nello stesso paese terzo, territorio o loro zona del macello in cui sono state ottenute le carni fresche; o ii) in un paese terzo o un territorio o una loro zona che, al momento della spedizione degli animali al macello, erano autorizzati a far entrare carni fresche delle specie di animali pertinenti nell’Unione; b) gli animali detenuti sono stati spediti al macello direttamente dal loro stabilimento di origine; c) durante il trasporto al macello di cui alla lettera a), gli animali detenuti: i) non sono passati attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di carni fresche; ii) non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore; d) i mezzi di trasporto e i contenitori utilizzati per trasportare gli animali detenuti al macello di cui alla lettera a) soddisfano le prescrizioni di cui agli .
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