Art. 111 · Deroga e prescrizioni speciali per le uova esenti da organismi patogeni specifici

Art. 111

Deroga e prescrizioni speciali per le uova esenti da organismi patogeni specifici

In vigore dal 30 gen 2020
Deroga e prescrizioni speciali per le uova esenti da organismi patogeni specifici In deroga alle prescrizioni relative al periodo di permanenza di cui all’ come pure alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale stabilite negli articoli da 105 a 110 e da 112 a 114, l’ingresso nell’Unione di partite di uova esenti da organismi patogeni specifici che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle suddette disposizioni è consentito se tali uova soddisfano invece le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: a) sono originarie di gruppi che: i) sono esenti da patogeni specificati, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e i risultati di tutte le prove e di tutti gli esami clinici richiesti per questo status specifico sono stati favorevoli, compresi gli esiti negativi delle prove per la ricerca dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, dell’infezione da virus della malattia di Newcastle e dell’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità effettuate nei 30 giorni precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione; ii) sono stati sottoposti a esame clinico almeno una volta alla settimana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea senza presentare sintomi di malattie né elementi che ne facessero sospettare la presenza; iii) sono stati tenuti, per un periodo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, in stabilimenti che soddisfano le condizioni descritte nella Farmacopea europea; iv) non sono stati a contatto con pollame non conforme alle prescrizioni del presente articolo né con volatili selvatici per un periodo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione; b) sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine; c) sono state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.
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