Art. 9 · Prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura confinati

Art. 9

Prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura confinati

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura confinati Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di acquacoltura confinati soddisfino le prescrizioni di cui: a) all’ per quanto riguarda le disposizioni per le strutture in cui vengono effettuati gli esami post mortem e per assicurarsi i servizi di un veterinario dello stabilimento; b) all’allegato I, parte 3, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza; c) all’allegato I, parte 3, punto 2, per quanto riguarda la sorveglianza e il controllo; d) all’allegato I, parte 3, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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