Art. 8
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei gruppi di stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei gruppi di stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura
Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché i gruppi di stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura soddisfino le prescrizioni di cui:
a)
all’, paragrafo 2, per quanto riguarda la sorveglianza basata sui rischi;
b)
all’allegato I, parte 2, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza per gli stabilimenti di acquacoltura facenti parte del gruppo;
c)
all’allegato I, parte 2, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
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