Art. 5.tit_1 · Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di disporre di un piano di biosicurezza

Art. 5.tit_1

Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di disporre di un piano di biosicurezza

In vigore dal 30 gen 2020
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