Art. 5
Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di disporre di un piano di biosicurezza
In vigore dal 30 gen 2020
Obbligo per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti di disporre di un piano di biosicurezza
L’autorità competente riconosce gli stabilimenti di acquacoltura di cui all’ e agli articoli da 9 a 19, o i gruppi di stabilimenti di acquacoltura di cui all’, solo se i relativi operatori hanno elaborato e documentato un piano di biosicurezza conforme alle seguenti prescrizioni:
a)
individua le vie attraverso le quali un agente patogeno può entrare nello stabilimento di acquacoltura o nel gruppo di stabilimenti di acquacoltura, diffondersi al suo interno e trasmettersi a partire da tale stabilimento nell’ambiente o ad altri stabilimenti di acquacoltura;
b)
tiene conto delle specificità del singolo stabilimento di acquacoltura o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura e individua misure di riduzione di ciascun rischio in materia di biosicurezza individuato;
c)
valuta gli elementi di cui all’allegato I, parti da 1 a 7 e da 9 a 12, punto 1, lettera a), e parte 8, punto 1, lettera b), oppure, se del caso, ne tiene conto in sede di elaborazione di tale piano per lo stabilimento di acquacoltura o per il gruppo di stabilimenti di acquacoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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