Art. 4 · Tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti dall’autorità competente

Art. 4

Tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti dall’autorità competente

In vigore dal 30 gen 2020
Tipi di stabilimenti di acquacoltura che devono essere riconosciuti dall’autorità competente Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti di acquacoltura chiedono all’autorità competente il riconoscimento conformemente all’articolo 176, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429: a) stabilimenti di quarantena per animali di acquacoltura; b) stabilimenti di acquacoltura che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali; c) stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale e che, a causa delle loro modalità di movimento, comportano un rischio significativo di malattia; d) stabilimenti di acquacoltura che detengono animali di acquacoltura a scopo ornamentale in strutture aperte; e) navi o altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:691:oj#art-4