Art. 34 · Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di navi riconosciute o di altre strutture mobili riconosciute in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento

Art. 34

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di navi riconosciute o di altre strutture mobili riconosciute in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di navi riconosciute o di altre strutture mobili riconosciute in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di navi riconosciute o di altre strutture mobili riconosciute in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un’altra procedura connessa all’allevamento registrano e conservano le seguenti informazioni: a) il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente alla nave o alle altre strutture mobili; b) le date e gli orari di carico degli animali di acquacoltura sulla nave riconosciuta o nelle altre strutture mobili riconosciute; c) se del caso, il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico di ciascuno stabilimento di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono stati caricati e scaricati; d) le date e i luoghi in cui la nave o le altre strutture mobili sono stati riempite di acqua prima del carico e, se del caso, in cui è stato effettuato il ricambio dell’acqua tra il carico e lo scarico; e) se del caso, informazioni dettagliate sull’itinerario effettuato tra uno stabilimento di acquacoltura e un altro; f) informazioni dettagliate su ciascun trattamento o ciascuna procedura connessa all’allevamento effettuati sulla nave riconosciuta o nelle altre strutture mobili riconosciute; g) il piano di biosicurezza della nave riconosciuta o delle altre strutture mobili riconosciute e prove della sua attuazione; h) se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali di acquacoltura.
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