Art. 3 · Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura

Art. 3

Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura

In vigore dal 30 gen 2020
Deroghe all’obbligo per gli operatori di chiedere all’autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura 1.   In deroga all’articolo 176, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti di acquacoltura non sono tenuti a chiedere all’autorità competente il riconoscimento dei loro stabilimenti di acquacoltura: a) stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti esclusivamente ai fini del rilascio in natura; b) stagni estensivi in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti ai fini del consumo umano diretto o del rilascio in natura; c) centri di depurazione che: i) sono riconosciuti conformemente all’ del regolamento (CE) n. 853/2004; e ii) ricevono molluschi provenienti esclusivamente dall’area epidemiologica nella quale è ubicato lo stabilimento; d) centri di spedizione che: i) sono riconosciuti conformemente all’ del regolamento (CE) n. 853/2004; e ii) ricevono molluschi provenienti esclusivamente dall’area epidemiologica nella quale è ubicato lo stabilimento; e) zone di stabulazione che: i) sono riconosciute conformemente all’ del regolamento (CE) n. 853/2004; e ii) ricevono molluschi provenienti esclusivamente dall’area epidemiologica nella quale è ubicato lo stabilimento. 2.   Le deroghe all’obbligo di chiedere all’autorità competente il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano solo agli stabilimenti di acquacoltura dai quali gli animali di acquacoltura, ad eccezione dei molluschi destinati al consumo umano diretto, non sono spostati verso un altro Stato membro e solo se l’autorità competente ha ultimato una valutazione dei rischi: a) tenendo conto almeno dei fattori di rischio di cui all’allegato VI, parte I, capitolo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2020/689; e b) dalla quale è emerso che il rischio che gli animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento di acquacoltura contraggano o diffondano una malattia elencata o una malattia emergente elencata è irrilevante.
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