Art. 29 · Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di zone di stabulazione riconosciute

Art. 29

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di zone di stabulazione riconosciute

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di zone di stabulazione riconosciute In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di zone di stabulazione riconosciute registrano e conservano le seguenti informazioni: a) il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente alla zona di stabulazione riconosciuta; b) il piano di biosicurezza della zona di stabulazione riconosciuta e prove della sua attuazione; c) se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
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