Art. 26.tit_1 · Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Art. 26.tit_1

Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

In vigore dal 30 gen 2020
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