Art. 24
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura
1. In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di acquacoltura facenti parte di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 177, lettera a), del medesimo regolamento, registrano e conservano le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di acquacoltura;
b)
l’attuale classificazione del rischio del gruppo di stabilimenti di acquacoltura, quale assegnata dall’autorità competente;
c)
informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati della sorveglianza basata sui rischi di cui all’, paragrafo 2;
d)
informazioni dettagliate sui movimenti verso lo stabilimento di acquacoltura, in particolare:
i)
il numero di riconoscimento o di registrazione unico dello stabilimento di acquacoltura di origine di tutti gli animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento di acquacoltura esterno al gruppo; o
ii)
l’ubicazione dell’habitat in cui gli animali acquatici selvatici sono stati raccolti prima di essere spediti allo stabilimento di acquacoltura;
e)
informazioni dettagliate sui movimenti in provenienza dal gruppo di stabilimenti di acquacoltura, in particolare:
i)
gli animali di acquacoltura e i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura e, in caso di movimenti di animali di acquacoltura, il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di destinazione, qualora gli animali di acquacoltura siano spediti a un altro stabilimento esterno al gruppo; o
ii)
in caso di movimenti verso l’ambiente naturale, informazioni dettagliate sull’habitat in cui gli animali di acquacoltura saranno rilasciati;
f)
il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali acquatici allo stabilimento di acquacoltura o li raccolgono presso di esso;
g)
informazioni dettagliate sul piano di biosicurezza utilizzato e prove della sua attuazione;
h)
le autodichiarazioni rilasciate conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 che, a seconda dei casi, accompagnavano le partite di animali di acquacoltura arrivate nello stabilimento di acquacoltura o spedite dallo stabilimento di acquacoltura;
i)
se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
2. L’operatore di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto conformemente all’articolo 177, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 registra o conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), del presente articolo per conto di ciascuno stabilimento di acquacoltura facente parte del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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