Art. 23
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui agli articoli da 27 a 34
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui agli articoli da 27 a 34
In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui agli articoli da 27 a 34 del presente regolamento, registrano e conservano le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di acquacoltura;
b)
l’attuale classificazione del rischio dello stabilimento di acquacoltura, quale assegnata dall’autorità competente;
c)
informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati della sorveglianza basata sui rischi di cui all’, paragrafo 1;
d)
informazioni dettagliate sui movimenti verso lo stabilimento di acquacoltura, in particolare:
i)
il numero di riconoscimento o di registrazione unico dello stabilimento di acquacoltura di origine di tutti gli animali di acquacoltura provenienti da un altro stabilimento di acquacoltura; o
ii)
l’ubicazione dell’habitat in cui gli animali acquatici selvatici sono stati raccolti prima di essere spediti allo stabilimento di acquacoltura;
e)
informazioni dettagliate sui movimenti in provenienza dallo stabilimento di acquacoltura, in particolare:
i)
gli animali di acquacoltura e i prodotti ottenuti da animali di acquacoltura e, in caso di movimenti di animali di acquacoltura, il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di destinazione; o
ii)
in caso di movimenti verso l’ambiente naturale, informazioni dettagliate sull’habitat in cui gli animali di acquacoltura saranno rilasciati;
f)
il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali acquatici allo stabilimento o li raccolgono presso di esso;
g)
il piano di biosicurezza dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto e prove della sua attuazione;
h)
le autodichiarazioni rilasciate conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 che, a seconda dei casi, accompagnavano le partite di animali di acquacoltura arrivate nello stabilimento di acquacoltura o spedite dallo stabilimento di acquacoltura;
i)
se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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