Art. 22 · Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura registrati

Art. 22

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura registrati

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura registrati In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di acquacoltura registrati registrano e conservano le seguenti informazioni: a) il numero di registrazione unico assegnato dall’autorità competente allo stabilimento di acquacoltura; b) informazioni dettagliate sulle eventuali indagini svolte a seguito dell’aumento della mortalità o della sospetta presenza di malattie; c) le autodichiarazioni rilasciate conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 che, a seconda dei casi, accompagnavano le partite di animali di acquacoltura arrivate nello stabilimento di acquacoltura o spedite dallo stabilimento di acquacoltura; d) se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
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