Art. 18
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale
Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale soddisfino le prescrizioni di cui:
a)
all’, paragrafo 1, per quanto riguarda la sorveglianza basata sui rischi;
b)
all’allegato I, parte 11, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
c)
all’allegato I, parte 11, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
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