Art. 18 · Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale

Art. 18

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di acquacoltura che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale soddisfino le prescrizioni di cui: a) all’, paragrafo 1, per quanto riguarda la sorveglianza basata sui rischi; b) all’allegato I, parte 11, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza; c) all’allegato I, parte 11, punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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