Art. 16 · Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali

Art. 16

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali Nel rilasciare il riconoscimento, l’autorità competente provvede affinché gli stabilimenti di acquacoltura che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali soddisfino le prescrizioni di cui: a) all’allegato I, parte 9, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza; b) all’allegato I, parte 9, punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo; c) all’allegato I, parte 9, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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