Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 30 gen 2020
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento integra le norme di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti che detengono animali di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. 2.   Nella parte II sono stabilite le seguenti prescrizioni: a) al titolo I, capo 1, prescrizioni in materia di riconoscimento, da parte dell’autorità competente, degli stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio significativo per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici, come pure determinate deroghe per gli operatori di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante per quanto riguarda tali malattie; b) al titolo I, capo 2, prescrizioni per gli stabilimenti di acquacoltura e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura, come pure per il rilascio del riconoscimento da parte dell’autorità competente; c) al titolo, II, capo 1, prescrizioni sugli obblighi di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di acquacoltura registrati conformemente all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429; d) al titolo II, capo 2, prescrizioni sugli obblighi di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti; e) al titolo III, capo 1, prescrizioni in materia di obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie registrati o riconosciuti dall’autorità competente, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 186, paragrafo 1, e all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; f) al titolo III, capo 2, prescrizioni in materia di obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquatici, in aggiunta a quelli stabiliti all’articolo 188, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. 3.   La parte III stabilisce determinate misure transitorie per quanto riguarda la direttiva 2006/88/CE e la decisione 2008/392/CE in relazione alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura.
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