Art. 24
Limiti alla pesca esplorativa di austromerluzzo
In vigore dal 27 gen 2020
Limiti alla pesca esplorativa di austromerluzzo
1. La pesca di austromerluzzo durante la campagna di pesca 2019/2020 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell’allegato VII, tabella A, per quanto riguarda le specie, e nella tabella B di tale allegato, per quanto riguarda i limiti applicabili alle catture accessorie.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzo sono rilasciate vive.
3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, laddove è consentito a norma del paragrafo 1, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Storico versioni
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