Art. 17 · Trasmissione dei dati

Art. 17

Trasmissione dei dati

In vigore dal 27 gen 2020
Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
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