Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 23 gen 2020
Misure transitorie 1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 13 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 13 febbraio 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 13 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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