Art. 1
In vigore dal 23 gen 2020
Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia.
La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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