Art. 2 · Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’anno contingentale 2020

Art. 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’anno contingentale 2020

In vigore dal 22 gen 2020
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’anno contingentale 2020 1.   In deroga all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’ del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 è messo a disposizione il quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’ del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 le domande di diritti d’importazione riguardanti il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 sono presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020. 3.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d’importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare del quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 importato da essi o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019 compreso. La dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti è presentata entro i primi sette giorni del febbraio 2020.
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