Art. 5
Punto di contatto unico per l’EHDB
In vigore dal 20 gen 2020
Punto di contatto unico per l’EHDB
1. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo di cui all’, paragrafo 1, designa un punto di contatto unico per la Commissione e gli altri Stati membri al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulla convalida dell’accesso in conformità degli . Le notifiche in conformità dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, sono eseguite registrando le informazioni pertinenti nell’EHDB.
2. Il punto di contatto unico è scelto tra le autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento notifica alla Commissione le denominazioni e i recapiti del punto di contatto unico per l’EHDB.
Storico versioni
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