Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 gen 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«banca dati dell’Unione»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione, di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, e ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della medesima direttiva;
b)
«banca dati europea degli scafi»: la banca dati fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 per la registrazione e lo scambio dei dati relativi ai giornali di bordo di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva;
c)
«registri nazionali»: i registri dei certificati di qualifica dell’Unione, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo nonché, laddove pertinente, dei documenti riconosciuti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, i quali sono istituiti e gestiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 25. paragrafo 1, della medesima direttiva;
d)
«numero di identificazione del membro di equipaggio» (CID): un numero generato dalla banca dati dell’Unione che identifica un membro di equipaggio registrato in tale banca dati e che è unico per ciascun titolare;
e)
«stato “attivo”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono validi;
f)
«stato “scaduto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi perché il periodo di validità è terminato oppure perché sono stati sostituiti da nuovi certificati di qualifica o autorizzazioni specifiche in seguito alla necessità di modificare dati amministrativi o all’approssimarsi del termine del periodo di validità;
g)
«stato “sospeso”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397;
h)
«stato “revocato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche non sono più validi a causa di misure adottate dalle autorità competenti in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397;
i)
«stato “smarrito”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati smarriti presso l’autorità competente;
j)
«stato “rubato”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati rubati presso l’autorità competente;
k)
«stato “distrutto”»: uno stato che indica che i certificati di qualifica e le autorizzazioni specifiche sono stati dichiarati distrutti presso l’autorità competente;
l)
«metadati»: dati trattati nella banca dati dell’Unione ai fini della trasmissione o dello scambio di contenuti di comunicazioni elettroniche; comprendono i dati utilizzati per tracciare e identificare l’origine e la destinazione di una comunicazione, i dati relativi all’ubicazione dei contenuti di comunicazioni elettroniche nonché la data, l’ora, la durata e il tipo di comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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