Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 gen 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è così modificato: 1) il considerando 37 è sostituito dal seguente: «(37) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), privi di motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099) («il prodotto oggetto del riesame» o «biciclette»).»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese.»; 3) all’ è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   È mantenuta l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio antidumping definitivo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’, paragrafo 2, del presente regolamento.».
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