Art. 1
In vigore dal 20 gen 2020
1. Conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 e ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080) e originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto.
2. La registrazione scade dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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