Art. 1
In vigore dal 15 gen 2020
1. L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è sostituito dal seguente testo:
«2. Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 1 e 25, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell’allegato IV.»
2. La sezione relativa alle categorie 4A e 4B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, allegato IV.1 — Volume dei contingenti tariffari, è sostituita dall’allegato del presente regolamento.
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