Art. 6
Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell’Unione
In vigore dal 19 dic 2019
Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell’Unione
1. Gli interventi in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell’Unione conformemente agli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso o, se del caso, nel 2019 in applicazione dell’ del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e per i quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data del recesso o, se del caso, mediante l’ammissibilità del Regno Unito in applicazione dell’ del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 a decorrere dalla data del recesso.
2. Gli interventi per i quali, alla data del recesso, il criterio di ammissibilità relativo a un numero minimo di partecipanti provenienti da diversi Stati membri in un consorzio è soddisfatto mediante la presenza di un membro del consorzio che è una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, e non sia entrata in vigore una decisione di cui all’, paragrafo 2.
3. L’inadempimento della condizione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o una decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 2, riguardante l’inadempimento delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono presi in considerazione dall’ordinatore competente ai fini della valutazione di una possibile grave carenza nell’ottemperare ai principali obblighi nell’esecuzione dell’impegno giuridico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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