Art. 68
Conversioni di peso
In vigore dal 17 dic 2019
Conversioni di peso
1. Ai fini del presente regolamento, il peso è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento. I tassi forfettari di rendimento si applicano unicamente ai prodotti importati di qualità sana, leale e mercantile che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione dell’Unione e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.
2. Il quantitativo di riferimento è corretto applicando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per le altre lattoalbumine (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
4. Ai fini delle domande di titoli per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.
5. I quantitativi notificati alla Commissione a norma del presente regolamento sono espressi in:
a)
chilogrammi di equivalente uova in guscio per i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402;
b)
chilogrammi di peso del prodotto per il numero d’ordine 09.4276.
Storico versioni
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