Art. 64 · Esportazioni nell’ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada

Art. 64

Esportazioni nell’ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada

In vigore dal 17 dic 2019
Esportazioni nell’ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada 1.   In conformità all’accordo per la conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e al relativo scambio di lettere, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio (52), è aperto un contingente tariffario per l’esportazione di formaggi verso il Canada, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. Il volume di prodotti e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento. 2.   Per le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito di tale contingente è richiesto un titolo di esportazione in conformità all’allegato XIII. 3.   Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio dell’Unione a partire da latte prodotto interamente nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare tali prove mediante controlli in loco. 4.   La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni: a) la sezione 7 indica come paese di destinazione «Canada»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata; b) la sezione 15 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90; la sezione 15 può contenere al massimo sei prodotti così designati; c) la sezione 16 riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati; d) le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16; e) la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture: i) «Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx»; ii) «Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx». Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa; f) la sezione 22 indica: «senza restituzione all’esportazione». 5.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione, il detentore di un titolo di esportazione presenta l’originale o una copia certificata di detto titolo all’autorità canadese competente.
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