Art. 61 · Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

Art. 61

Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

In vigore dal 17 dic 2019
Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America 1.   Entro il 18 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America. È altresì notificato il fatto che non sono state presentate domande. 2.   Per ogni contingente la notifica comprende: a) un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi per codice NC e per codice della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»; c) il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente. 3.   Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali hanno rilasciato titoli.
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