Art. 6
Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione
In vigore dal 17 dic 2019
Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione
1. Le domande di titoli di importazione e di esportazione sono presentate entro i primi sette giorni di calendario del mese che precede l’inizio del periodo contingentale ed entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande.
2. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1o gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell’anno precedente.
3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori che chiedono titoli presentano una sola domanda ricevibile per mese e per contingente tariffario. Nel mese di novembre gli operatori possono presentare due domande per contingente tariffario: una domanda per i titoli validi a partire da dicembre e una domanda per i titoli validi a partire da gennaio. Per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, si applicano rispettivamente gli .
4. Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile e la cauzione costituita è incamerata.
5. In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici NC, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici NC o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L’autorità emittente le considera una domanda unica.
Storico versioni
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