Art. 45 · Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

Art. 45

Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

In vigore dal 17 dic 2019
Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi 1.   Nei casi di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, il richiedente costituisce una cauzione aggiuntiva pari all’importo corrispondente, per i prodotti in questione, al dazio della nazione più favorita nell’ambito della tariffa doganale comune applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo di importazione. Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità tramite il sistema di informazione di cui all’, paragrafo 8. 2.   Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione. 3.   L’importo della cauzione aggiuntiva non svincolato è incamerato e trattenuto a titolo di dazio doganale.
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