Art. 8 · Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Art. 8

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

In vigore dal 17 dic 2019
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale 1.   Gli operatori, quando presentano domanda per un contingente tariffario specifico, dimostrano di aver esportato dall’Unione o immesso in libera pratica nell’Unione un quantitativo minimo di prodotti del settore interessato elencati all’, paragrafo 2, punti da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il quantitativo minimo di prodotti da esportare dall’Unione o immettere in libera pratica nell’Unione in ciascuno dei due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale è fissato negli allegati da II a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Ai fini del primo comma si applicano le disposizioni seguenti: a) per i contingenti tariffari di aglio elencati nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) per i contingenti tariffari di funghi elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui all’, paragrafo 2, punto j), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   In deroga al paragrafo 1, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale riguarda: a) per i contingenti tariffari di bovini elencati nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: il periodo di 12 mesi che termina due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il contingente tariffario; b) per il contingente di importazione di carni suine canadesi aperto con il numero d’ordine 09.4282: oltre ai prodotti del settore delle carni suine definiti all’, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91; c) per il contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana, di cui agli articoli da 55 a 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i prodotti del contingente tariffario in questione esportati nella Repubblica dominicana in uno dei tre anni civili precedenti la presentazione di una domanda di titolo; d) per il contingente di esportazione di formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America, di cui agli articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni civili precedenti il mese di settembre anteriore all’inizio del periodo contingentale; e) per il contingente tariffario di burro neozelandese di cui al numero d’ordine 09.4195: i prodotti importati con i numeri d’ordine del contingente tariffario 09.4195 e 09.4182 nei 24 mesi precedenti il mese di novembre anteriore all’inizio del periodo contingentale; f) per il contingente tariffario di burro neozelandese di cui al numero d’ordine 09.4182: il periodo di 12 mesi precedente il mese di novembre anteriore all’inizio del periodo contingentale. 3.   Gli operatori forniscono all’autorità emittente la prova dello svolgimento di un’attività commerciale secondo uno dei criteri seguenti: a) i dati doganali relativi all’immissione in libera pratica nell’Unione contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di detto allegato; b) i dati doganali relativi allo svincolo per l’esportazione dall’Unione e contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto esportatore di cui all’, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; c) un titolo utilizzato debitamente vistato dalle autorità doganali per indicare l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione dei prodotti e contenente un riferimento all’operatore in quanto detentore del titolo o, in caso di trasferimento del titolo, contenente un riferimento all’operatore in quanto cessionario. 4.   Se i dati doganali possono essere creati o presentati solo in formato cartaceo, la stampa delle dichiarazioni doganali è certificata conforme da timbro e firma delle autorità doganali dello Stato membro interessato. 5.   Le autorità emittenti e le autorità doganali possono prevedere formati elettronici semplificati per i documenti e le procedure di cui al presente articolo. 6.   La prova dello svolgimento di un’attività commerciale non è necessaria per i contingenti soggetti all’obbligo del quantitativo di riferimento, salvo sospensione del suddetto obbligo a norma dell’, paragrafo 9.
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