Art. 5 · Svincolo e incameramento di cauzioni

Art. 5

Svincolo e incameramento di cauzioni

In vigore dal 17 dic 2019
Svincolo e incameramento di cauzioni 1.   Allo svincolo e all’incameramento delle cauzioni relative a un contingente tariffario si applicano le disposizioni dell’ del regolamento delegato (UE) 2016/1237. 2.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, se l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione ha avuto luogo nel periodo di validità del titolo ma è stato superato il termine per la presentazione della prova dell’immissione o dell’esportazione, la cauzione è incamerata nella misura del 3 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine. 3.   La cauzione è svincolata per i quantitativi per i quali non è stato rilasciato un titolo in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione ai sensi dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
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