Art. 20
Uso dei prodotti importati e sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Uso dei prodotti importati e sorveglianza
1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all’, paragrafo 1, sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Spagna. I quantitativi di granturco di cui all’, paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Portogallo.
2. Il granturco e il sorgo immessi in libera pratica a dazio zero conformemente all’ restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti fino a quando non siano utilizzati o trasformati.
3. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 2 venga eseguita. In particolare, dev’essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.
4. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 3 immediatamente dopo averle adottate.
Storico versioni
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