Art. 19 · Gestione dei contingenti

Art. 19

Gestione dei contingenti

In vigore dal 17 dic 2019
Gestione dei contingenti 1.   I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all’, paragrafo 1, sono ridotti in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe di agrumi del codice NC ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell’anno in questione. 2.   Per i contingenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, la Commissione contabilizza: a) I quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 90 00 importati in Spagna e i quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 importati in Portogallo nel corso di ciascun anno civile; b) i quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco, degli avanzi della fabbricazione di birra e dei residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1, importati in Spagna nel corso di ciascun anno civile. 3.   Ai fini della contabilità dei quantitativi per i contingenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, non si tiene conto delle importazioni in Spagna e in Portogallo effettuate nell’ambito di atti con i quali l’Unione ha accordato concessioni commerciali specifiche.
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