Art. 17 · Notifiche alla Commissione

Art. 17

Notifiche alla Commissione

In vigore dal 17 dic 2019
Notifiche alla Commissione Per ciascun periodo contingentale gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni seguenti mediante il sistema di notifica istituito con regolamento delegato (UE) 2017/1183 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185: a) i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione o di esportazione; b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione; c) i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione inutilizzati o parzialmente utilizzati; d) i quantitativi assegnati agli operatori nell’ambito di un contingente tariffario per il quale non sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione; e) i quantitativi immessi in libera pratica o esportati nell’ambito dei titoli di importazione o di esportazione rilasciati; f) per i contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori: i) i nomi, i numeri EORI e gli indirizzi degli operatori che hanno ricevuto titoli di importazione o dei cessionari di un titolo di importazione; ii) per ciascun operatore, i quantitativi richiesti; iii) le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI convalidate e respinte, le registrazioni revocate, le modifiche convalidate e quelle respinte nel fascicolo LORI; g) per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità o certificato «IMA 1» (Inward Monitoring Arrangement), di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti.
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