Art. 15 · Sanzioni

Art. 15

Sanzioni

In vigore dal 17 dic 2019
Sanzioni 1.   L’autorità emittente competente, se accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha trasmesso un documento inesatto o dati inesatti o non aggiornati nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se il documento è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, adotta le seguenti misure: a) impedisce all’operatore di immettere in libera pratica nell’Unione o di esportare dall’Unione prodotti nel quadro del contingente tariffario di importazione o di esportazione in questione per l’intero periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento; b) esclude l’operatore dal sistema di domanda di titolo per il contingente tariffario in questione per un periodo contingentale successivo al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento. Se l’autorità emittente competente accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha deliberatamente presentato un documento inesatto o ha deliberatamente omesso di aggiornare i dati del suo fascicolo LORI nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se tale documento o dato è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, l’esclusione dell’operatore di cui al primo comma, lettera b), si applica per due periodi contingentali successivi al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento. 2.   Se l’immissione in libera pratica nel quadro di un titolo di importazione è stata effettuata prima dell’accertamento di cui al paragrafo 1, gli indebiti conseguenti sono recuperati. 3.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicate sia le sanzioni supplementari previste dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione, sia le norme sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
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