Art. 14 · Denunce per registrazione indebita di un operatore

Art. 14

Denunce per registrazione indebita di un operatore

In vigore dal 17 dic 2019
Denunce per registrazione indebita di un operatore 1.   Gli operatori registrati nel sistema elettronico LORI, se sospettano che un altro operatore registrato non soddisfi le condizioni e i requisiti di ammissibilità a presentare domanda per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione previa, possono presentare denuncia presso l’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA. Le denunce devono essere suffragate da elementi di prova. Ogni autorità emittente mette a disposizione degli operatori un sistema per la presentazione di denunce e ne informa gli operatori quando presentano domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI. 2.   L’autorità emittente dello Stato membro in cui è stabilito il denunciante, se ritiene fondata la denuncia, vi dà seguito con i controlli che ritiene opportuni. Se l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro, l’autorità emittente di tale Stato membro fornisce tempestivamente l’assistenza necessaria. L’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore interessato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA inserisce l’esito del controllo nel sistema elettronico LORI integrandola nel suo fascicolo LORI.
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