Art. 11
Requisito di indipendenza degli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori
In vigore dal 17 dic 2019
Requisito di indipendenza degli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori
1. Gli operatori possono presentare domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori solo se:
a)
non hanno legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario; oppure
b)
pur avendo legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, praticano regolarmente attività economiche sostanziali.
2. L’operatore ha legami con altre persone fisiche o giuridiche nei casi seguenti:
a)
possiede o controlla un’altra persona giuridica; oppure
b)
ha legami familiari con un’altra persona fisica; oppure
c)
ha rapporti commerciali rilevanti con un’altra persona fisica o giuridica.
3. Ai fini del presente articolo s’intende per:
a)
«possiede un’altra persona giuridica»: possiede almeno il 25 % dei diritti di proprietà su un’altra persona giuridica;
b)
«controlla un’altra persona giuridica»:
i)
ha il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, gruppo o entità;
ii)
ha nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica, che sono stati in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;
iii)
ha il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
iv)
ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
v)
si può avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante ai sensi del punto iv), pur non essendo il titolare di detto diritto;
vi)
ha il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;
vii)
gestisce una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
viii)
condivide, in modo congiunto e solidale, o garantisce le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità;
c)
«ha legami familiari»:
i)
l’operatore è il coniuge, il fratello, la sorella, il genitore, il figlio/la figlia o il nipote/la nipote di un altro operatore che chiede lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;
ii)
l’operatore è il coniuge, il fratello, la sorella, il genitore, il figlio/la figlia o il nipote/la nipote della persona fisica che possiede o controlla un altro operatore che chiede lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;
d)
«ha rapporti commerciali rilevanti»:
i)
l’altra persona detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 % delle azioni dell’operatore;
ii)
l’operatore e l’altra persona, direttamente o indirettamente, controllano congiuntamente una terza persona;
iii)
l’operatore e l’altra persona sono rispettivamente datore di lavoro e lavoratore dipendente;
iv)
l’operatore e l’altra persona hanno la veste giuridica di associati o fanno parte della direzione o dell’organo di amministrazione della stessa persona giuridica;
e)
«attività economiche sostanziali»: le azioni o attività svolte da una persona allo scopo di assicurare la produzione, la distribuzione o il consumo di beni e servizi.
Ai fini della lettera e), le attività svolte al solo scopo di presentare domanda per contingenti tariffari non sono considerate attività economiche sostanziali.
4. L’operatore, se ha legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, all’atto della registrazione nel sistema elettronico LORI soddisfa gli obblighi seguenti:
a)
dimostra di praticare regolarmente attività economiche sostanziali presentando almeno uno dei documenti di cui alla sezione «Prova dell’attività economica sostanziale dell’operatore economico» dell’allegato II;
b)
comunica l’identità delle persone fisiche o giuridiche con cui ha legami compilando la sezione pertinente dell’allegato II.
5. La Commissione può sospendere il requisito della dichiarazione di indipendenza se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso a norma dell’, paragrafo 9.
La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.
6. La Commissione notifica la sospensione del requisito della dichiarazione di indipendenza a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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