Art. 10
Prova del quantitativo di riferimento
In vigore dal 17 dic 2019
Prova del quantitativo di riferimento
1. Il quantitativo di riferimento è stabilito in base a una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale completata per l’immissione in libera pratica. La dichiarazione doganale si riferisce ai prodotti menzionati nella fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (10) della Commissione e indica, in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro, se il richiedente è il dichiarante di cui all’, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o l’importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di tale allegato.
2. L’operatore provvede a che la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione che usa per stabilire il quantitativo di riferimento contenga il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Gli operatori presentano la fattura anche alle autorità emittenti per poter stabilire il relativo quantitativo di riferimento. La fattura comprende almeno:
a)
il nome dell’importatore o del dichiarante;
b)
la descrizione del prodotto associata al codice NC di otto cifre;
c)
il numero della fattura.
3. Le autorità emittenti confrontano le informazioni sulle fatture, sui titoli di importazione e sulle dichiarazioni doganali. I documenti non devono contenere discrepanze sull’identità dell’importatore o del dichiarante, sulla descrizione del prodotto e sul numero della fattura. Le verifiche di tali documenti sono effettuate in base all’analisi dei rischi degli Stati membri.
4. L’autorità emittente può decidere che le fatture siano presentate in formato elettronico.
5. La stampa certificata della dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla trasmissione elettronica dei dati doganali dall’autorità doganale all’autorità emittente, secondo le procedure e i metodi di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Le autorità emittenti e le autorità doganali possono prevedere formati elettronici semplificati per i documenti e le procedure di cui al presente paragrafo.
6. Se l’operatore dimostra, in modo soddisfacente per l’autorità competente dello Stato membro, che il quantitativo dei prodotti che ha immesso in libera pratica in uno dei periodi di 12 mesi di cui all’ è stato oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie disposte dal paese esportatore o dall’Unione, per stabilire il quantitativo di riferimento è possibile utilizzare il precedente periodo di 12 mesi intoccato da tali misure.
Storico versioni
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