Art. 85 · Disposizioni transitorie riguardanti programmi di eradicazione o di sorveglianza già esistenti

Art. 85

Disposizioni transitorie riguardanti programmi di eradicazione o di sorveglianza già esistenti

In vigore dal 17 dic 2019
Disposizioni transitorie riguardanti programmi di eradicazione o di sorveglianza già esistenti 1.   Si considera che gli Stati membri e le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza prima della data di applicazione del presente regolamento abbiano ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione conformemente al presente regolamento per le seguenti malattie per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento: a) IBR/IPV, quando il programma di eradicazione dell’IBR/IPV è stato approvato conformemente alla direttiva 64/432/CEE; b) infezione da ADV, quando il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky è stato approvato conformemente alla direttiva 64/432/CEE; c) SEV, quando il programma di sorveglianza o eradicazione della SEV è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; d) NEI, quando il programma di sorveglianza o eradicazione della NEI è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; e) infezione da ISAV con delezione a livello di HPR, quando il programma di sorveglianza o eradicazione dell’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; f) infezione da Bonamia ostreae, quando il programma di sorveglianza o eradicazione dell’infezione da Bonamia ostreae è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; g) infezione da Marteilia refringens, quando il programma di sorveglianza o eradicazione dell’infezione da Marteilia refringens è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; h) infezione da WSSV, quando il programma di eradicazione della malattia dei punti bianchi è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE. 2.   Si considera che i compartimenti degli Stati membri che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza prima della data di applicazione del presente regolamento abbiano ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione conformemente al presente regolamento per le seguenti malattie per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento: a) SEV, quando il programma di sorveglianza o eradicazione della SEV è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; b) NEI, quando il programma di sorveglianza o eradicazione della NEI è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; c) infezione da ISAV con delezione a livello di HPR, quando il programma di sorveglianza o eradicazione dell’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; d) infezione da Bonamia ostreae, quando il programma di sorveglianza o eradicazione dell’infezione da Bonamia ostreae è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; e) infezione da Marteilia refringens, quando il programma di sorveglianza o eradicazione dell’infezione da Marteilia refringens è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE; f) infezione da WSSV, quando il programma di sorveglianza o eradicazione della malattia dei punti bianchi è stato approvato conformemente alla direttiva 2006/88/CE. 3.   Gli Stati membri che si considera abbiano ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione conformemente al paragrafo 1 o 2 provvedono affinché le misure di tale programma siano conformi a quelle previste per i programmi di eradicazione nel presente regolamento.
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