Art. 77 · Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione

Art. 77

Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione 1.   I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di un compartimento che detiene animali di acquacoltura sulla base di programmi di eradicazione sono i seguenti: a) l’autorità competente applica un programma di eradicazione approvato di cui all’; e b) l’autorità competente ha completato il programma di eradicazione e ha presentato alla Commissione la relazione finale che dimostra la conformità alle prescrizioni specifiche per malattia di cui all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, quando un compartimento rappresenta meno del 75 % del territorio di uno Stato membro e il bacino idrografico che lo alimenta non è condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, lo status di indenne da malattia può essere conseguito conformemente all’.
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