Art. 68 · Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno

Art. 68

Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno

In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno 1.   I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona sulla base dell’incapacità di sopravvivere dell’agente patogeno sono i seguenti: a) i criteri generali di cui all’, lettera a), punti i) e ii), sono stati soddisfatti per un periodo di ammissibilità di almeno cinque anni e la malattia non è stata rilevata; b) la malattia non è mai stata segnalata o, se lo è stata, è stato dimostrato che l’agente patogeno non è sopravvissuto; c) almeno un parametro ambientale critico ha raggiunto un valore non compatibile con la sopravvivenza dell’agente patogeno; d) l’agente patogeno è esposto a tale parametro ambientale critico per un periodo di tempo sufficiente a distruggerlo. 2.   Lo Stato membro fornisce i seguenti elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1: a) per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), prove documentali; b) per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), dati scientifici.
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