Art. 61 · Deroghe alla restrizione dei movimenti di animali e prodotti di origine animale dagli stabilimenti infetti

Art. 61

Deroghe alla restrizione dei movimenti di animali e prodotti di origine animale dagli stabilimenti infetti

In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe alla restrizione dei movimenti di animali e prodotti di origine animale dagli stabilimenti infetti 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura verso uno stabilimento sotto la sua supervisione ufficiale situato nella stessa zona soggetta a restrizioni, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono spostati solo animali che non presentano sintomi di malattia; b) lo stato sanitario degli animali di acquacoltura presso lo stabilimento di destinazione o degli animali acquatici lungo il tragitto verso tale stabilimento non rischia di essere compromesso dal movimento; c) nello stabilimento di destinazione essi non sono a contatto con animali di acquacoltura di stato sanitario superiore per quanto riguarda la malattia in questione; d) gli animali sono detenuti nello stabilimento di destinazione per un periodo di tempo massimo stabilito dall’autorità competente. 2.   Nell’avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 l’autorità competente: a) riclassifica lo stato sanitario dello stabilimento di destinazione, se del caso, conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 1; b) vieta i movimenti di animali dallo stabilimento di destinazione, a meno che non ne abbia autorizzato il trasporto verso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie per la macellazione o la trasformazione immediata, oppure per il consumo umano diretto nel caso dei molluschi o dei crostacei venduti vivi a tale scopo. In ogni caso, i sottoprodotti di origine animale definiti all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono trasformati o smaltiti come materiali di categoria 1 o di categoria 2 conformemente all’ o 13 di tale regolamento; c) mantiene lo stabilimento di destinazione sotto la sua supervisione ufficiale fino al completamento della pulizia, della disinfezione e dell’adeguato fermo dello stabilimento. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura verso altri stabilimenti infetti che non attuano un programma di eradicazione per tale malattia specifica se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono spostati solo animali che non presentano sintomi di malattia; b) lo stato sanitario degli animali di acquacoltura presso lo stabilimento di destinazione o degli animali acquatici lungo il tragitto verso tale stabilimento non rischia di essere compromesso dal movimento; e c) il movimento rispetta le prescrizioni in materia di certificazione di cui all’articolo 208, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura e prodotti di origine animale verso impianti di macellazione e trasformazione diversi dagli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) sono spostati solo animali che non presentano sintomi di malattia; b) l’impianto di macellazione e trasformazione non è situato in uno Stato membro, una zona o un compartimento che attuano un programma di eradicazione per tale malattia specifica o che sono stati dichiarati indenni da malattia; c) lo stato sanitario degli animali acquatici lungo il tragitto verso l’impianto di macellazione e trasformazione o nelle sue vicinanze non rischia di essere compromesso dal movimento; d) il movimento rispetta le prescrizioni in materia di certificazione di cui all’articolo 208, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. 5.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti di origine animale delle popolazioni animali aggiuntive dagli stabilimenti infetti verso altri stabilimenti senza ulteriori restrizioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è stata completata una valutazione dei rischi; b) sono attuate misure di riduzione dei rischi, ove necessario, per garantire che lo stato sanitario degli animali acquatici presso lo stabilimento di destinazione o lungo il tragitto verso tale destinazione non rischi di essere compromesso; e c) il movimento rispetta le prescrizioni in materia di certificazione di cui all’articolo 208, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
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