Art. 47
Ambito di applicazione territoriale e popolazione animale
In vigore dal 17 dic 2019
Ambito di applicazione territoriale e popolazione animale
1. L’autorità competente determina l’ambito di applicazione del programma di eradicazione, in particolare:
a)
il territorio contemplato; e
b)
la popolazione animale interessata e, se necessario, popolazioni animali aggiuntive.
2. Il territorio contemplato dal programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere:
a)
l’intero territorio dello Stato membro;
b)
una o più zone; oppure
c)
l’ubicazione geografica degli stabilimenti che compongono il compartimento o i compartimenti.
3. Tutti gli stabilimenti situati nello Stato membro, nella zona o nel compartimento contemplati dal programma di eradicazione sono inclusi nel programma di eradicazione.
4. In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente può escludere dal programma di eradicazione gli stabilimenti di acquacoltura che non comportano un rischio significativo per il successo di tale programma e che sono esenti dall’obbligo di presentare domanda di riconoscimento.
Storico versioni
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