Art. 46 · Strategia di controllo delle malattie per l’eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici

Art. 46

Strategia di controllo delle malattie per l’eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici

In vigore dal 17 dic 2019
Strategia di controllo delle malattie per l’eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C degli animali acquatici 1.   Nello stabilire un programma obbligatorio di eradicazione di una malattia di categoria B o un programma facoltativo di eradicazione di una malattia di categoria C degli animali acquatici, l’autorità competente si basa su una strategia di controllo delle malattie che comprende, per ciascuna malattia: a) il tipo di prescrizioni in materia di sorveglianza necessarie per soddisfare le condizioni per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da malattia tenendo conto dell’, paragrafo 2, lettera b), punto ii); b) il territorio e la popolazione animale contemplati dal programma di eradicazione di cui agli ; c) la durata del programma di eradicazione di cui all’, compresi i suoi obiettivi finali e intermedi di cui all’; d) le misure di prevenzione e controllo specifiche per malattia di cui agli articoli da 55 a 65. 2.   L’autorità competente può includere nel programma di eradicazione misure coordinate alla sua frontiera terrestre o costiera comune con altri Stati membri o paesi terzi per garantire che gli obiettivi del programma siano conseguiti e possano essere mantenuti. Qualora tale coordinamento non sia stato stabilito, l’autorità competente include nel programma di eradicazione, se possibile, misure efficaci di riduzione dei rischi, compresa una sorveglianza intensificata.
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